Benefici fiscali

I benefici fiscali

Dona anche tu, guarda i benefici fiscali

Il Sev Orione ’84 – Servizio Esperti Volontari Orione’84 è una ONG (Organizzazione Non Governativa – riconosciuta idonea ai sensi della legge n° 49 del 26/02/1987) e per diritto anche ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del decreto legislativo n°460/97) e quindi le donazioni e altre erogazioni liberali fatte al Sev Orione ’84 godono di benefici fiscali come indicati nel D.P.R. 917/86 nel D.L. 35/05 convertito in legge n° 14/05/2005.

Per le persone fisiche

  • E’ possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni erogate a favore delle O.n.l.u.s. (effettuate dal 17/03/05), nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, Decreto Legge 35/05)
  • E’ possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle donazioni erogate a favore delle O.n.l.u.s., fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma 1, lettera I-bis, D.P.R. 917/86)
  • E’ possibile dedurre dal reddito complessivo, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati a favore delle O.n.g. di cui all’art. 28 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, lettera g, D.P.R. 917/86)

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro

Per le imprese

  • E’ possibile dedurre dal reddito del soggetto erogatore le donazioni a favore delle O.n.l.u.s. (effettuate dal 17/03/05), nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, Decreto Legge 35/05)
  • E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle O.n.l.u.s., per un importo non superiore a 2.065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h, D.P.R. 917/86)
  • E’ possibile dedurre le erogazioni liberali a favore di O.n.g., per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa annuo dichiarato (art. 100, comma 2, lettera a, D.P.R. 917/86)

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro

Per usufruire di questi benefici è necessario conservare:

  • per i versamenti con bollettino postale, ricevuta del versamento
  • per i bonifici bancari e le donazioni tramite carta di credito, ricevuta del versamento
  • per i versamenti tramite assegno bancario, copia dell’assegno